Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36612 del 22/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36612 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALDELLI ANGELO DANIELE N. IL 24/04/1965
avverso la sentenza n. 498/2013 TRIBUNALE di GELA, del
20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 22/04/2015
OSSERVA
Faldelli Angelo Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla responsabilità.
La doglianza formulata non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione della
sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il
giudice dato atto, sulla base degli atti acquisiti, dell’insussistenza delle condizioni per
addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-4-2015.
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al