Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36612 del 16/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36612 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HU SULEI nato il 08/12/1975

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 16/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato, pronunciando sentenza di
assoluzione perché il fatto non è previsto come reato quanto all’addebito di cui
all’art.116 CdS e rideterminando la pena, la sentenza del GUP del Tribunale di

– propone ricorso l’imputato, personalmente, denunziando violazione di legge e vizi
motivazionali con riguardo al mancato rilievo di cause di proscioglimento ai sensi
dell’art.129 c.p.p. ed al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che:
– il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596), in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono
le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con
riguardo al trattamento sanzionatorio, mentre, quanto alla richiesta di valutazione
di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p, è assolutamente generico e non si
confronta con il contenuto della sentenza impugnata.
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018

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Padova, che aveva condannato Hu Sulei anche per il delitto di cui all’art.495 c.p. ;

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