Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36611 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36611 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPERANDEO DOMENICO N. IL 20/11/1984
avverso la sentenza n. 1313/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SPERANDEO Domenico ricorre contro la sentenza d’appello speci-

ficata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, lamentando che siano state
respinte le richieste di esclusione della recidiva, di concessione delle attenuanti generi-

§2.

Il ricorso sviluppa motivi diversi da quelli consentiti dalla legge,

perché, lungi dal denunciare violazione di norme penali, chiede a questo giudice di legittimità di riesaminare il trattamento sanzionatorio, materia rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove la
relativa decisione sia sorretta – come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti la sentenza impugnata rilevato che i precedenti penali, per gravità dei reati e
prossimità temporale, denotavano una non trascurabile pericolosità sociale, che non ricorrevano elementi favorevoli per riconoscere le attenuanti generiche e, infine, che la
pena inflitta corrispondeva ai criteri dettati dall’art. 133 cod.pen., correttamente rigettava le richieste di mitigazione del trattamento sanzionatorio avanzate nell’appello.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

che ei di riduzione della pena inflitta.

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