Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36611 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36611 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLOPOTARU ANCA IOANA nato il 14/05/1987
avverso la sentenza del 30/01/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che
aveva condannato Clopotaru Anca Ioana per furto in abitazione pluriaggravato;
– propone ricorso l’imputata personalmente deducendo vizi motivazionali quanto
generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo:
– esso è sottoscritto dalla sola imputata, la cui firma non è stata autenticata ed è
pervenuto a mezzo posta (Sez. F, n. 36277 del 30/08/2016 Rv. 267943 );
– è generico per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta,
Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
– le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e siano sorrette, come nel caso in esame, da sufficiente motivazione (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.),
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché,
trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal
ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018
Il Consigl – re -stensore
France
all’affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento delle attenuanti