Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36610 del 22/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36610 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OMRI M’HAMMED N. IL 09/02/1987
avverso la sentenza n. 98/2013 GIP TRIBUNALE di URBINO, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 22/04/2015
OSSERVA
Omri M’Hammed ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex ad 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
segnatamente in ordine alla ravvisabilità dell’ipotesi ex art 73 comma 5 DPR 309/90.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la
mancanza di una valida motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della _natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-4-2015.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.