Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36609 del 22/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36609 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL GIORNO GIUSEPPE N. IL 13/02/1956
avverso la sentenza n. 2004/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 22/04/2015
,
OSSERVA
Del Giorno Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità
per il reato di cui all’art. 385 cp.
La censura è manifestamente infondata. Correttamente, infatti, il giudice a quo ha
richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale anche un
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 22-4-2015.
allontanamento limitato nel tempo e nello spazio integra il reato di evasione.