Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36609 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36609 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da;
ROSSI GIROLAMO N. IL 07/06/1965
avverso la sentenza n. 2386/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

Rossi Girolamo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 385 cod.
pen., e denuncia inosservanza dell’art. 4 d.lgs.lgt. n. 288/1944, lamentando la mancata applicazione dell’esimente di cui al predetto articolo di legge.

Il ricorrente con atto depositato il 4 luglio 2012 ha dichiarato di

rinunciare all’impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

§2.

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