Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36609 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36609 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANDOLFI GIANLUCA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 09/04/1991
avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di
Padova che aveva condannato Landolfi Gianluca per i reati di cui agli artt. 81, 56,
648 bis c.p., 56 e 640 c.p., 497 bis c.p. e 477,482 c.p., riqualificando i fatti
rideterminando la pena
–
propone ricorso il difensore dell’imputato limitatamente all’affermazione di
responsabilità per il reato di cui agli artt. 477,482 c.p. denunziando violazione di
legge laddove non è stata pronunciata condanna per il diverso reato di cui all’art.
489 c.p. non risultando accertato se la contraffazione sia avvenuta in Italia o
all’Estero
Ritenuto che:
– il ricorso è inammissibile in quanto nei motivi di appello non era contenuta la
doglianza sopra riportata, di tal che, in adesione al principio devolutivo dell’appello, il
giudice di secondo grado non ha esaminato il punto specifico della sentenza del
Tribunale ( in tal senso vedi Sez. 5, Sentenza n. 48416 del 06/10/2014 Rv. 261029
e precedenti conformi: N. 22362 del 2013 Rv. 255940, N. 28514 del 2013 Rv.
255577)
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018
Il Consig – re -stensore
contestati ex art.648 bis c.p. nella diversa fattispecie di cui all’art.648 c.p. e