Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36608 del 22/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36608 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONI ALESSANDRO N. IL 27/10/1987
avverso la sentenza n. 7080/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
D’Antoni Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art 385 cp.
La doglianza formulata non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione della
sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il
giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza
di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base delle risultanze degli accertamenti
esperiti dalla polizia giudiziaria, da cui è emerso che l’imputato è stato trovato in un
bar: fatto certamente non scriminato dall’ autorizzazione a recarsi presso il SERT .
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 22-4-2015 .

fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al

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