Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36608 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36608 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIMETTI GIUSEPPE N. IL 15/11/1971
avverso la sentenza n. 2318/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CIMETTI Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reati previsti dagli artt. 337, 582-585 e
385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché le attenuanti gene-

riche sono state concesse dal primo giudice, con valutazione di equivalenza rispetto
alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale (il giudizio di prevalenza essendo
precluso dal disposto dell’art. 69, comma quarto, cod.pen.).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

§2.

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