Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36607 del 22/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36607 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORUSO GIOVANNI N. IL 29/01/1980
avverso la sentenza n. 2009/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 22/04/2015
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OSSERVA
Amoruso Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla confisca.
La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum.Nel caso di specie, la motivazione del giudice è del tutto
coerente con le linee concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad
una sentenza ex art 444 cpp , avendo il Tribunale dato atto che il danaro in
sequestro risulta prezzo del reato di cui all’art 73 DPR 39/90
I ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-4-2015.
in ordine alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da