Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36606 del 22/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36606 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMBROSI ANTONIO N. IL 03/02/1961 parte offesa nel
procedimento
c/
APICELLA DOMENICO N. IL 16/08/1964
avverso la sentenza n. 3472/2012,GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 22/04/2015
OSSERVA
D’Ambrosi Antonio propone ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Avverso la sentenza di non luogo a procedere può essere proposto ricorso per
cassazione esclusivamente dalla persona offesa — e cioè dal titolare del bene o
interesse protetto dalla norma — e non da chiunque abbia subito, o assuma di aver
privato può rivestire eventualmente qualità di danneggiato ma non di persona
offesa. Il D’Ambrosi non è dunque legittimato a ricorrere per cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma il 22-4-2015.
Con:u, z’ r? estensore
• ii
subìto, un danno dal reato. Orbene , trattandosi di un’imputazione ex art 372 cp , il