Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36606 del 22/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36606 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSI ANTONIO N. IL 03/02/1961 parte offesa nel
procedimento
c/
APICELLA DOMENICO N. IL 16/08/1964
avverso la sentenza n. 3472/2012,GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
D’Ambrosi Antonio propone ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Avverso la sentenza di non luogo a procedere può essere proposto ricorso per
cassazione esclusivamente dalla persona offesa — e cioè dal titolare del bene o
interesse protetto dalla norma — e non da chiunque abbia subito, o assuma di aver
privato può rivestire eventualmente qualità di danneggiato ma non di persona
offesa. Il D’Ambrosi non è dunque legittimato a ricorrere per cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma il 22-4-2015.
Con:u, z’ r? estensore
• ii

subìto, un danno dal reato. Orbene , trattandosi di un’imputazione ex art 372 cp , il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA