Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36606 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36606 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZZOLI ARMANDO N. IL 03/09/1962
avverso la sentenza n. 12334/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CAPOZZOLI Armando ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia:
1. nullità del processo, perché la recidiva non sarebbe stata correttamente contestata;

della pena irrogata.

§2.

Il primo motivo di ricorso è privo del requisito della specificità,

perché non precisa le ragioni di fatto o di diritto che sarebbero alla base dell’asserita
nullità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato e che giustificano la misura della pena inflitta.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

2. mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e all’entità

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