Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36606 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36606 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NUZZACI GIUSEPPE nato a TORCHIAROLO il 12/02/1964

avverso la sentenza del 18/10/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di LEdCE, con sentenza in data 18/10/2017, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 27/11/2015, nei confronti di
NUZZACI GIUSEPPE in relazione al reato di cui all’ art. 629 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso, vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato; la valutazione
dell’attendibilità della persona offesa era smentita dalle stesse indicazioni contenute nella sentenza
circa le imprecisioni e contraddizioni nelle diverse dichiarazioni rese; aveva trascurato l’intento
vendicativo palesato dalla presunta vittima nei confronti dell’imputato, per averlo sorpreso con la ex

offesa; con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis,
69 e 133 cod. pen., vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche attesa la modesta gravità dei fatti e il
comportamento processuale dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile, perché generico nella misura in cui riproduce il contenuto dell’atto di
appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha analizzato tutte le
censure relative all’attendibilità della persona offesa, superando i dubbi e le critiche dell’appellante
con motivazione adeguata e esaustiva, che ha messo in luce sia la condizione in cui versava la
vittima (soggetto di 77 anni, dalle modeste capacità culturali, restio ad ammettere di avere
intrattenuto una relazione sessuale con una donna), sia la sostanziale corrispondenza dei fatti
narrati con i riscontri ottenuti attraverso la deposizione del figlio della vittima e della donna con cui
la persona offesa aveva avuto dei rapporti sessuali e che aveva assistito alla prima aggressione
dell’imputato nei confronti della vittima. La sentenza ha altresì motivato l’esclusione di ogni intento
calunnioso da parte della vittima, rilevando la necessità dell’aiuto del figlio nell’assumere la
decisione di denunciare i fatti occorsi dopo l’aggressione da parte del ricorrente.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché del tutto generico e privo di specificità
nel denunciare l’ipotizzato vizio motivazionale, dinanzi alla parte della sentenza che ha indicato
nelle modalità dei fatti e nella personalità dell’imputato, incline a commettere reati contro il
patrimonio, le ragioni che giustificavano ampiamente il giudizio di bilanciamento operato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

convivente del Nuzzaci; irrilevante, quale riscontro, era poi la deposizione del figlio della persona

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