Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36605 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36605 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPO GIUSEPPE N. IL 02/05/1967
avverso la sentenza n. 5084/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

NAPPO Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia:
1. nullità della sentenza di primo grado, perché sarebbe priva dell’indicazione delle
generalità di esso imputato;

che dovevano notificargli un’ordinanza.

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza

di primo grado – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene le generalità
complete dell’imputato.
Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge, perché, invece
di censurare la sentenza, si limita a esporre l’ennesima versione del fatto, la cui valutazione non compete al giudice di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

2. che sarebbe uscito dalla propria abitazione per andare incontro ai carabinieri

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