Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36605 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36605 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO COSTANTINO nato a PESCARA il 28/11/1976

avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CÒRTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 07/12/2017, pàrzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PESCARA, in data 07/02/2017, nei confronti di DI
ROCCO COSTANTINO Io assolveva dal reato di porto ingiustificato di oggetti ad offendere,
confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP rideterminando la pena per
effetto del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle
contestate aggravanti.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, avendo erroneamente
con la precedente sottrazione del telefono cellulare, peraltro già restituito alla persona offesa;
inoltre si censura la determinazione relativa al trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico; la sentenza impugnata ha fornito
motivazione coerente e adeguata per correlare l’atto violento alla precedente sottrazione,
evidenziando la finalità della condotta volta a impedire l’attività della vittima, che rivestiva anche la
qualità di p.u. e che intendeva procedere a identificare l’autore della sottrazione poco prima subita;
di qui l’evidente fine dell’atto violento, per garantirsi l’impunità. Quanto al trattamento
sanzionatorio, la sentenza è adeguatamente motivata atteso che la graduazione della pena, anche
in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre, avendo valutato tutti gli elementi sia per riconoscere la circostanza attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen. sia per effettuare il giudizio di bilanciamento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

ritenuto la sentenza che l’atto di danneggiare la vettura della vittima fosse da porre in correlazione

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