Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36604 del 22/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36604 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETZA FELICE N. IL 19/01/1950
avverso l’ordinanza n. 1358/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 27/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 22/04/2015

OSSERVA
Petza Felice ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che ha
dichiarato inammissibile l’appello, per tardività .
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
dal ricorrente affrontano il merito della regiudicanda e ignorano la questione
inerente alla tardività dell’appello. Manca quindi ogni confutazione delle
argomentazioni del giudice d’appello al riguardo, onde il motivo è del tutto generico
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 22-4-2015.

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa le argomentazioni formulate

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