Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36603 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36603 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PAOLIS PINO nato a PRIVERNO il 24/04/1985

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 03/02/2017, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LATINA, in data 21/06/2016, nei confronti di DE
PAOLIS PINO in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo di ricorso, violazione di
legge in riferimento all’ art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilita’, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo eccessiva la pena
eccessiva, risultando la possibilità di ritenere prevalenti le concesse attenuanti generiche rispetto
alla recidiva contestata e ritenuta, dovendosi altresì fissare la pena nel minimo edittale.
essendo stato dedotto in appello alcun profilo di censura relativamente alla responsabilità
dell’imputato; quanto al secondo profilo, la motivazione ha dato conto delle ragioni che hanno
indotto a stimare equivalenti le attenuati generiche (rispetto ad un episodio allarmante di rapina
commessa brandendo una roncola e agendo per futili motivi all’interno di una farmacia) e ad
applicare la pena esattamente nel minimo edittale, come lamentato dal ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

Il ricorso è inammissibile; il primo argomento non poteva formare oggetto di motivo di ricorso, non

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