Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36602 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36602 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIRALDI PATRIZIO N. IL 22/08/1989
avverso la sentenza n. 17356/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
Schiraldi Patrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena , al quale le parti avevano subordinato la richiesta.
La doglianza è manifestamente infondata, poiché dalla lettura del verbale non
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.
risulta che il beneficio in esame sia stato chiesto dalle parti.