Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36601 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36601 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KORN PIOTR nato a RADOM( POLONIA) il 12/05/1980

avverso la sentenza del 13/09/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO de L’AQUILA; con sentenza in data. 13/09/2017, parzialMente riformando la ”
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di CHIETI, in data 13/04/2017, nei confronti di KORN
PIOTR confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 628 cod. pen., ridterminando la
pnea per effetto dlela concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: con il primo motivo di
ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilita’; con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in riferimento all’art.
133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

era stata dedotta alcuna censura in ordine all’affermazione di responsabilità, sicché ricorre il limite
fissato dall’art. 606, comma 3 , cod. proc. pen.) ovvero del tutto generici, quale quello relativo alla
misura della pena, a fronte di una motivazione che ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen. e ha adeguatamente motivato il giudizio di bilanciamento rispetto alla
recidiva contestata e ritenuta per effetto dei plurimi precedenti specifici.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

Il ricorso è inammissibile, in quanto formulato per motivi non consentiti (in quanto con l’appello non

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