Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3660 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3660 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIAZ ANTONIO GAVINO MAELCHISEDEK N. IL 20/11/1962
avverso l’ordinanza n. 20/2013 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del
08/05/2013
gentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
p.L.
le /sentite le conclusioni,del PG Dott.

OC:r,t9r1/4o2

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Tribunale di Sassari, quale giudice del riesame, con ordinanza

dell’8.5.2013 ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente di un appartamento di proprietà di Antonio Gavino
DIAZ, indagato del reato di cui all’art. 10-ter digs. 74\2000 per avere, quale

versamento della somma di euro 199.221,00 relativa all’I.V.A per l’anno 2008
entro il termine di legge del 27 dicembre 2009.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce che i giudici del riesame non
avrebbero adeguatamente valutato la sussistenza del fumus del reato ipotizzato,
in quanto, senza tenere conto delle produzioni difensive, avrebbero
erroneamente considerato sussistente il debito tributario nonostante risultasse
una pregressa compensazione ed esso riguardasse un periodo di imposta
antecedente alla assunzione della rappresentanza legale della società.
Aggiunge che l’ordinanza impugnata non avrebbe inoltre attribuito il dovuto
rilievo al fatto che la mancanza di disponibilità di fondi da parte della società e,
conseguentemente, l’impossibilità del pagamento, sottrarrebbero rilevanza
penale alla condotta contestata.
Osserva, inoltre, che il Tribunale avrebbe apoditticamente riconosciuto la
possibilità di sottoporre a sequestro i beni dell’amministratore per il debito
tributario della società da questi rappresentata, senza confutare le
argomentazioni sviluppate dalla difesa ed altrettanto avrebbe fatto ammettendo
la possibilità di individuazione dell’oggetto materiale del vincolo reale da parte
del Pubblico Ministero.
Rileva, infine, che nell’ordinanza impugnata sarebbe stata omessa ogni
motivazione in merito alla dedotta questione dell’ambito di efficacia temporale
della legge 244\2007.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

1

legale rappresentante della «Nuragica Tour s.r.I.», omesso di provvedere al

Va preliminarmente osservato che il ricorrente ripropone in questa sede
questioni già affrontate e risolte dai giudici del riesame con argomentazioni
esaustive e giuridicamente corrette che si pongono perfettamente in linea con i
principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, il Tribunale non ha omesso di considerare le allegazioni
difensive che, al contrario, sono state valutate e, segnatamente, per ciò che
riguarda la dedotta esistenza di una compensazione «orizzontale» di crediti e la
produzione di un modello di pagamento unificato relativo all’anno di imposta

essere oggetto di esame nel successivo giudizio di cognizione.

4. Invero, per ciò che concerne la verifica della sussistenza del fumus del
reato demandata al Tribunale in sede di riesame, si è affermato che esso è
limitato alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare e non
può però tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la
responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di
investigazione, restando circoscritto al controllo di compatibilità tra la fattispecie
concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla
sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (SS. UU. n. 7, 4
maggio 2000 ed altre succ. conf.), pur permanendo l’obbligo di esaminare anche
le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza
sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato (Sez. III
n. 18532, 17 maggio 2010; n. 27715, 16 luglio 2010).
Riguardo a tale ultimo aspetto si è, inoltre, stabilito che la valutazione
richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di
qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti
o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza
dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente
determinante in relazione al “fumus commissi delicti” (Sez. III n. 13038, 21 marzo
2013; Sez. III n. 19658, 24 maggio 2012, non massimata; Sez. III n. 19331, 17
maggio 2011,non massimata; Sez. III n. 7242, 25 febbraio 2011, non massimata).
Avuto dunque riguardo ai summenzionati principi, emerge chiaramente,
dalla lettura dell’ordinanza impugnata, che essa non presenta, sul punto, alcun
profilo di illegittimità.

5. Quanto alla questione concernente la mancanza di liquidità che avrebbe
impedito al ricorrente di procedere al versamento dell’imposta dovuta all’erario,
risulta parimenti corretta l’irrilevanza attribuita dal Tribunale a tale circostanza.
I giudici del riesame hanno infatti escluso che potesse assumere rilievo la

2

2007, ha giustamente rilevato che trattasi di questioni di merito che potranno

mancanza di liquidità sussistente al momento dell’assunzione dell’incarico di
legale rappresentante della società da parte del ricorrente, il quale,
evidentemente non preoccupandosi di verificare la situazione contabile e
patrimoniale della società, si era scientemente assunto il rischio di non poter
versare l’IVA nei termini.
Tale valutazione, avuto riguardo alla natura della pronuncia richiesta al
Tribunale, risulta sufficiente ed adeguata, considerato che la giurisprudenza di
questa Corte ha ripetutamente affermato come, in sede di riesame dei

nell’ambito della valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato,
anche la verifica dell’eventuale difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché
di immediata evidenza (Sez. Il n .2808, 21 gennaio 2009; Sez. IV n.23944, 12
giugno 2008; Sez. I n.21736, 4 giugno 2007).

6. Per ciò che concerne, invece, la sottoposizione al sequestro finalizzato alla
confisca di valore di un bene personale dell’amministratore della società, il
Tribunale ha richiamato la condivisibile giurisprudenza in tema, cosicché non può
assumersi che sia incorso nel vizio di mancanza totale di motivazione dedotto in
ricorso.

7.

Parimenti corrette appaiono le considerazioni svolte in merito alla

possibile individuazione dei beni da sequestrare da parte del Pubblico Ministero
nella fase esecutiva del provvedimento impositivo del vincolo.
La concreta individuazione dei beni da sottoporre al vincolo del sequestro e
la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel decreto
che dispone la misura reale è infatti riservata, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, alla fase esecutiva demandata al Pubblico Ministero, mentre il
giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare
l’importo complessivo da sequestrare, a meno che non disponga in atti di
elementi per individuare detti beni (Sez. III n. 10567, 7 marzo 2013; Sez. III n.
7675, 28 febbraio 2012; Sez. III n. 12580, 31/03/2010, citata anche nel
provvedimento impugnato; Sez. Il n. 6974, 19 febbraio 2010, che indica anche la
polizia giudiziaria come legittimata all’individuazione dei beni all’atto
dell’esecuzione del sequestro).

8. A nulla rileva, infine, la questione concernente l’ambito di efficacia
temporale della legge 244\2007 (più volte erroneamente indicata in ricorso come
legge n. 144\2007).

3

provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice sia demandata,

Come è noto, l’estensione anche ai reati tributari di cui al d.lgs. 74\2000
della confisca per equivalente, già prevista dall’art. 322-ter cod. pen. per alcune
ipotesi di reato contemplate dal codice penale, è stata disposta dall’ art. 1,
comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopra menzionata al fine di
meglio contrastare la criminalità finanziaria con strumenti incidenti direttamente
sul patrimonio dei contravventori.
Detta legge è entrata in vigore 1’1.1.2008 mentre i fatti per cui è processo
sono successivi.

espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi pacifico, sempre
con riferimento ai reati tributari, che il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente possa essere disposto non soltanto per il prezzo, ma
anche per il profitto del reato, in ragione dell’integrale rinvio alle «disposizioni di
cui all’articolo 322-ter del codice penale», contenuto nell’art. 1, comma 143,
della legge n. 244 del 2007 (Sez. III n.17465, 10 maggio 2012; Sez. III n.35807, 6
ottobre 2010; Sez. III n. 25890, 7 luglio 2010). Successivamente, questa Corte ha
avuto modo di affermare come il consolidato orientamento appena ricordato non
venga inficiato e sia, al contrario, confermato dalla modifica apportata all’art.
322-ter cod. pen. dall’art. 1, comma 75, lett. o) della legge 6 novembre 2012, n.
190, che ha esteso la confisca per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod.
pen. con riferimento non soltanto al solo prezzo del reato, ma anche al profitto di
esso, in quanto l’ambito di operatività del sequestro per equivalente è stato
ampliato adeguandosi a quanto stabilito da fonti internazionali ed europee,
perseguendo lo scopo di una adeguata sanzione di condotte illecite senza
irragionevoli distinzioni fondate sulla diversa tipologia dei reati commessi (Sez. III
n. 23108, 29 maggio 2013).

9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

4

E’ inoltre appena il caso di precisare che secondo l’unanime orientamento

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in data 17.12.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA