Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 366 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 366 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURCIO MICHELE N. IL 07/12/1968
avverso la sentenza n. 1403/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Curcio Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Palermo, in data 27-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato pér i reati di cui agli artt 640 e
368 cp , commessi in Catania e in Naro il 13-10-07 e 10-9-07 .
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché egli non ha
era in difficoltà economiche e accettò di essere pagata con assegni post-datati. Il
certificato di proprietà venne dichiarato smarrito in buona fede dal ricorrente, al
quale il Sutera aveva detto di non esserne in possesso.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’accordo intercorso tra le parti prevedeva che solo
dopo che le somme di cui agli assegni rilasciati al Sutera fossero state pagate il
Curcio avrebbe ricevuto il certificato di proprietà. Dunque l’imputato ben sapeva, al
momento in cui sporse denuncia di smarrimento del documento, che esso non era
nella sua disponibilità ma in quella del venditore Sutera e la denuncia costituiva lo
specifico raggiro mediante il quale consumare la truffa ai danni del Sutera ,
ottenendo la trascrizione dell’atto di vendita nonostante il mancato pagaamnto
dell’auto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile
una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

posto in essere alcun artificio e raggiro, in quanto la persona offesa sapeva che egli

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

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