Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36599 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36599 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASILLO MARTINO N. IL 01/04/1984
avverso la sentenza n. 3716/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
Casillo Martino ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali il
giudice avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’asserto relativo all’insussistenza del, fatto , alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o , in genere , alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo gli atti da cui sarebbe stato possibile desumere l’applicabilità dell’art
129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
li ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .