Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36596 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36596 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MELIS DANIELE nato a GENOVA il 16/08/1975
RASIZZI SCALORA GIUSEPPE nato a NARDO’ il 25/06/1977

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 08/05/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 14/10/2016, nei
confronti di MELIS DANIELE, RASIZZI SCALORA GIUSEPPE, tSCALORA RASIZZI GIUSEPPE:, in
relazione al reato, contestato in concorso di cui all’ art. 640 CP
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i medesimi motivi: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento agli artt. 61 n. 5 e 62 bis cod. pen., con riferimento alla
ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, fondata solo sull’età della
vittima, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche .
sentenza che ha individuato tutti i profili che dimostravano l’approfittamento non solo dell’età
avanzata della vittima, ma anche della condizione di timore e sgomento determinata
dall’atteggiamento aggressivo che aveva permesso di abusare della posizione di inferiorità della
persona offesa; allo stesso modo, il ricorso trascura la lettura della motivazione che ha evidenziato
la scaltrezza e la pervicacia dimostrata dai ricorrenti, che avevano cercato di ingannare
ulteriormente la vittima simulando la restituzione di una somma del tutto inferiore a quella
fraudolentemente ottenuta.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con la motivazione della

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