Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36595 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36595 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TONDO ENRICO N. IL 06/05/1943 parte offesa nel procedimento
c/
FERRUCCI PAOLO N. IL 14/09/1947
avverso il decreto n. 1787/2009 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
A.
27/10/2008dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 20/06/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
TONDO Enrico ricorre contro l’ordinanza di archiviazione specifi-
cata in epigrafe e denuncia l’erronea attribuzione all’indagato Ferruccio Paolo della
qualifica di funzionario di polizia.
§2.
L’ordinanza di archiviazione, per il disposto dell’art. 409, comma
127 comma 5 (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 436 del 5.12.2002, Mione, rv 223329).
Pertanto il ricorso de quo, denunciando vizi di motivazione o di erronea applicazione
della legge penale, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma
1, lett. b), cod.proc.pen.
Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.
6, cod.proc.pen., è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art.