Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36593 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36593 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAVARA CRISTIAN N. IL 01/05/1976
avverso la sentenza n. 989/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Favara C ristian ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attenuante di cui
all’art. 385 ult.co . cp.
E’ manifestamente infondato l’ asserto formulato dal ricorrente, secondo il quale la
telefonata al 113 , dopo che i Carabinieri avevano , a loro volta , telefonato,
rientro spontaneo presso il luogo di lavoro o presso la propria abitazione integra gli
estremi dell’attenuante ex art 385 ult co cp ,poichè quest’ultima presuppone la
presentazione presso un organo che ufficialmente constati la cessazione della
condizione di evaso ( ex plurimis , Cass. Sez VI, 13-6-2003 n 37386; Cass. Sez VI 18-22004 n. 19645, rv n. 228317).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 CPP, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.

accertando che nessuna chiamata risultava pervenuta da parte del Favara , o il

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