Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36593 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36593 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC DARK() nato il 29/11/1963

avverso la sentenza del 20/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE ‘APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 20/07/2017, parzialmente riformando la .
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 16/12/2016, nei confronti di
JOVANOVIC DARK° confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
rideterminando la pena
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di
legge in riferimento all’art. 62 bis cod. pen., con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato; il ricorrente reitera il medesimo motivo
primo grado erano state riconosciute al ricorrente le invocate circostanze attenuanti generiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

di impugnazione, già dichiarato inammissibile dai giudici di appello poiché sin dalla sentenza di

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