Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36592 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36592 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSCAU FRANCESCO N. IL 18/04/1962
avverso la sentenza n. 721/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 20/06/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MUSCAU Francesco ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen.,
e denuncia violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
In subordine chiede che il reato – commesso 1’8.09.2005 – sia dichiarato estinto per
§2.
Il motivo principale di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad
attivare il sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata che si diffonde nell’illustrazione delle ragioni che ostano al riconoscimento delle invocate attenuanti, si limita all’apodittica petizione senza specificarne le ragioni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen.
L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude pertanto di rilevare e dichiarare la cause di estinzione del
reato maturate – come è avvenuto nella fattispecie – dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (Cass., Sez. U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv 217226).
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.
prescrizione.