Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36591 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36591 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TONDO ENRICO N. IL 06/05/1943 parte offesa nel procedimento
c/
DI GIOIA ONOFRIO N. IL 23/06/1957
CANTATORE BIAGIO N. IL 01/03/1960
SABATO AURELIO N. IL 09/11/1960
FERRUCCI VINCENZO N. IL 22/02/1954
avverso il decreto n. 4957/2009 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
10/11/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TONDO Enrico ricorre personalmente contro il decreto di archivia-

zione specificato in epigrafe, senza dedurre specifici motivi di doglianza.

§2.

Il ricorso è inammissibile, perché la persona offesa dal reato non

ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relati-

la dettata dall’art. 613 cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’apposito albo (Cass.,
Sez. U., 16.12.1998, Messina, rv 212076; idem, n. 47473 del 27.9.2007, Lo Mauro, rv
237854).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di
euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

vo atto. Infatti, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, si applica la rego-

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