Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36591 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36591 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIAO XIANGDENG nato il 09/11/1968
avverso la sentenza del 11/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La ÓORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/02/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 03/12/2010, nei confronti
di LIAO XIANGDENG in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo quale unico motivo la violazione di legge in
relazione all’art. 552 cod. proc. pen., per non aver rilevato la genericità dell’imputazione riprodotta
nel decreto di citazione a giudizio, formulata facendo rinvio al contenuto del verbale di sequestro,
con evidente violazione del diritto di difesa.
Il ricorso è inammissibile perché generico, non individuando in concreto quale sia stata la lesione
legittimità che ha affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezza
sull’imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di
reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto
di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto,
ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione
di conoscere in modo ampio l’addebito. (Fattispecie in materia di truffa, nella quale il fatto
contestato a ciascun imputato risultava in modo sufficientemente dettagliato dal capo di
imputazione integrato da schede riepilogative, predisposte dalla polizia giudiziaria e inserite nel
fascicolo processuale). (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772). Nel caso di specie,
dalla lettura degli atti risulta che il verbale di sequestro richiamato nel decreto di citazione era 4ito
consegnato all’imputato, presente alle operazioni di p.g. e che aveva sottoscritto il relativo verbale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
subita dal ricorrente, e comunque manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di