Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36590 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36590 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCHIUTI IVAN EMILIANO N. IL 18/01/1977
avverso la sentenza n. 705/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 20/06/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§I.
RICCHIUTI Ivan ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia:
1.
mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità penale, censurando
la ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese da Filograno Salvatore, beneficia-
2.
prescrizione del reato commesso il 14.9.2005, che sarebbe maturata il
14.3.2012 (rectius, 14.3.2013).
§2.
Il primo motivo di ricorso è, da un lato, manifestamente infonda-
to, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen.
L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude pertanto di rilevare e dichiarare la cause di estinzione del
reato maturate – come è avvenuto nella fattispecie – dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (Cass., Sez. U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv 217226).Ne consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.
rio dell’assegno falsamente dichiarato smarrito;