Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36590 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36590 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALAGNA GASPARE N. IL 29/07/1963
avverso la sentenza n. 584/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Alagna Gaspare ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in
merito alle circostanze attenuanti generiche .
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie ,
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico
profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.

dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del

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