Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36590 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36590 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPPELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/06/1964
avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 27/01/2017, parziàlmente riformando là
sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLI, in data 16/04/2009, nei confronti
di NAPPELLO ANTONIO dichiarava l’estinzione per prescrizione del delitto di cui all’art. 171 ter I.
633/1941, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP e rideterminava la
relativa pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo di ricorso, violazione di
legge in riferimento all’art. 648 cod. pen. e all’art. 16 I. 248/2000; la sentenza aveva affermato la
responsabilita’ dell’imputato senza tenere conto del concorso apparente tra le due norme.
non erano solo privi del contrassegno imposto dalla legge, ma risultavano abusivamente duplicati, il
che impediva l’applicazione del disposto dell’art. 16 I. 248/2000.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: i supporti oggetto della contestazione