Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36588 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36588 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASANO FABRIZIO N. IL 19/03/1988
avverso la sentenza n. 4875/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Casano Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità
per il reato di cui all’art. 385 cp
La censura è manifestamente infondata. Va infatti

ribadito il consolidato

orientamento giurisprudenziale secondo il quale ogni allontanamento , ancorchè
Sez VI 26 -5- 90, Nataletti ; Sez VI 27-4-98 , Bemi ) , anche se il soggetto venga
sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione ( Sez VI 7-1-2003, n. 15741, rv. n.
226808 ; Sez VI, 18-12-2007, n. 3212, ). L’elemento soggettivo si esaurisce poi nel
dolo generico , ad integrare il quale è sufficiente la coscienza e volontà di
allontanarsi dal luogo in cui si è ristretti , con la consapevolezza di trovarsi
legalmente agli arresti domiciliari o nelle altre situazioni che fungono da
presupposto del reato ( Sez VI , 10-2-2005 , n. 20943). Non occorre dunque alcuna
specifica volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell’ordine.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-2015.

limitato nel tempo e nello spazio, realizza il delitto di cui all’art 385 cp (ex plurimis ,

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