Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36588 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36588 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILVESTRO SANTO nato a NAPOLI il 06/09/1966

avverso la sentenza del 30/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO

La CORTE APPELLO . di NAPOLI, con sentenza in data 30/05/2 .016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 28/09/2009, nei confronti di SILVESTRO
SANTO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP rideterminando la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in
relazione agli artt. 81, comma 2, 648 e 624 cod. pen., 125e e 546 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto
di ricettazione oggetto del giudizio e il delitto di furto, per il quale era stato tratto in arresto e
giudicato nelle stesse circostanze di tempo e di luogo mentre era in possesso degli oggetti per cui

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato: l’assunto da cui muove il
ricorrente, ossia che egli utilizzasse gli oggetti ricettati per avvicinare i viaggiatori dei treni, per poi
derubarli, è smentito dagli atti del giudizio, da cui risulta che, essendo stato scoperto dalla vittima
cui aveva sfilato il portafoglio, aveva cercato di sviare la sua attenzione mostrando i monili che
deteneva.
Corretta è quindi la motivazione che ha rigettato la richiesta della difesa, rilevando che l’episodio
risultava frutto non già di preordinazione ma di improvvisa deliberazione assunta per sfuggire
all’accertamento del fatto, escludendo così radicalmente la possibilità di ipotizzare un previo
programma criminoso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

era poi stato giudicato per il delitto di ricettazione.

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