Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36587 del 02/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36587 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO AGRO’
Dott. TITO GARRIBBA
Dott. GIORGIO FIDELBO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. EMANUELE DI SALVO
ORDINANZA
– Presidente
–
– Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAURETTA EMANUELE N. IL 28/09/1983
avverso la sentenza n. 260/2013 TRIBUNALE di GELA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
–
REGISTRO GENERALE
N. 1511/2014
Data Udienza: 02/07/2014
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela, su richiesta dell’imputato concordata
con il PM, ha applicato a Lauretta Emanuele ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto
mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di violazione continuata degli obblighi impostigli con
la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 75
d. Igs. n. 159 del 2011 T.U. leggi antimafia).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata il suo
obbligo di motivazione, in relazione alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 2 luglio 20
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza e/o
manifesta illogicità della motivazione e sostenendo altresì l’irrilevanza penale della condotta
per avere (sic) ‘la medesima rivestito il carattere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini
di uso esclusivamente personale’.