Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36585 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36585 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOMFIN SILVA FILHO ANTONIO nato il 16/03/1968

avverso la sentenza del 31/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 31/10/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 12/12/2012, nei confronti
di BOMFIN SILVA FILHO ANTONIO in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso vizio di
motivazione, per manifesta illogicità in riferimento all’affermazione di responsabilità, fondata
esclusivamente sull’assenza di giustificazioni in ordine al possesso del ciclomotore condotto; i fatti
accertati non dimostravano il momento dellé.accertamento della provenienza furtiva né la richiesta
di giustificazioni rivolta all’imputato; con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in

della consapevolezza dell’imputato in ordine alla provenienza delittuosa del ciclomotore.
Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico e manifestamente infondato. Il dato obiettivo
della disponibilità del ciclomotore, con cui viaggiava l’imputato, ha consentito alla sentenza di
applicare l’orientamento costante di legittimità che desume il profilo della ricezione di un bene di
provenienza delittuosa (pacificamente individuata attraverso la denuncia di furto sporta dal
legittimo proprietario qualche giorno prima dell’accertamento) dallo stesso atteggiamento
delle:imputato, che non sia in grado (o perché richiesto, o perché non assuma alcuna iniziativa per
evitare il sequestro del bene) di fornire una ragionevole giustificazione sul possesso del bene, che
deve quindi ritenersi ricevuto o acquistato nella consapevolezza della provenienza delittuosa, come
accade quando si ottenga la disponibilità di un veicolo senza che lo stesso sia dotato di alcun
documento che ne legittimi la circolazione e la proprietà.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

relazione all’art. 648 cod. pen. mancando la prova sia della sussistenza del reato presupposto, sia

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