Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36584 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36584 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERSICO GIOVANNI nato a NAPOLI il 09/02/1973
avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLÒ di NAPOLI, con sentenza in data 07/06/016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/02/2012, nei confronti di PERSICO
GIOVANNI, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 678 cod. pen., confermava la
condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. pen. rideterminando la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione all’elemento
materiale e al requisito psicologico; si censura ancora l’oprerato trattamento sanzionatorio, .
Il ricorso è inammissibile perchè generico rispetto alla puntuale motivazione che ha precisato i dati
chivi del loclae ove erano occultate oltre 2 tonnellate di fuochi pirotcnici di provenienza delittuosa,
rispetto alla quale l’imputato non aveva saputo fornire giustificazione alcuna.
Anche il profilo concernete la misura della pena è generico avendo la corte motivato
adeguatamente le ragioni sulla dosimetria della pena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
di fatto utili per dimostarre la materialità del fatto e la consapevolezza dell’imputato, che aveva le