Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36583 del 19/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36583 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUPPI MARCO N. IL 16/09/1971
avverso la sentenza n. 6011/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/03/2015

OSSERVA
Puppi Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, in
particolare , sotto il profilo della ravvisabilità dell’elemento soggettivo del reato di
cui all’art 337 cp.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
cure, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come
si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pag. 1 della sentenza
gravata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-3-2015.

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di

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