Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36582 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36582 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HU XULIANG nato il 21/06/1982

avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, co’n sentenza in data 11/10/2016, parzialmeine riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PRATO, in data 22/01/2014, nei confronti di HU XULIANG,
dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 474 cod. pen. e confermava la condanna in
relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. pen., rideterminando la pena
Propone ricorso per cassazione l’imputato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod.
pen., ritenendo che i delitti contestati non possano concorrere tra loro; con il secondo motivo di
ricorso, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., affermando che il

contraffatti, sicché non poteva contestarsi all’imputato la ricettazione degli oggetti da lui stesso
importati; con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e
648 cod. pen., per essere i marchi contraffatti in modo grossolano, rendendo così irrilevante la
detenzione di quei prodotti; con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in
relazione agli artt. 157 e 648, comma 2, cod. pen., per non aver ritenuto prescritto il reato ritenuto
in sentenza, costituente ipotesi autonoma di reato e soggetto quindi al termine massimo di
prescrizione di anni sette e mesi sei.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato; è pacifico nella giurisprudenza di
legittimità che i reati di ricettazione e di detenzione dei prodotti con segni contraffatti possano
concorrere, tutelando beni giuridici distinti (Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Altobello, Rv.
239745); dalla lettura dell’imputazione si ricava agevolmente che il reato presupposto della
contestata ricettazione è la contraffazione dei segni distintivi apposti sui prodotti, contraffazione
attribuita a soggetti non identificati; la grossolanità della contraffazione non esclude la rilevanza
della detenzione dei prodotti che rechino segni contraffatti, poiché l’art. 474 cod. pen. tutela, in via
principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa
come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i
prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio,
trattandosi inoltre di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione
dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano
tratti in inganno. (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722); léipotesi prevista
dalléart. 648, comma 2, cod. pen. non costituisce ipotesi autonoma di reato ma una circostanza
attenuante, sicché per il calcolo del relativo termine di prescrizione occorre far riferimento alla pena
edittale prevista per il delitto di cui al primo comma della stessa norma (Sez. 2, n. 14767 del
21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

delitto presupposto della condotta di ricettazione è rappresentato dall’importazione dei prodotti

Così deciso il 06/07/2018

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