Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36580 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36580 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIAMBRONE ANTONIO AGAPITO N. IL 10/10/1979
avverso la sentenza n. 6266/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
Ciambrone Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ,
esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla reiterazione , nell’arco
di pochi anni, di reati della stessa indole e alla conseguente prognosi negativa.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 19-3-2015 .
in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena