Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36580 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36580 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JIN JENFU nato il 02/07/1981

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il/La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in Clata 24/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 05/11/2015, nei confronti
di JIN JENFU in relazione al reato di cui ali’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, per aver
affermato la responsabilità dell?imputato pur avendo dichiarato la stessa sentenza che per i
prodotti su cui erano riportate le immagini dei personaggi dei cartoni “Peanuts” non risultava
apposto alcun marchio; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in

del requisito dell’apposizione dei marchi, come indicato nel motivo che precede; con il terzo motivo
di ricorso, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e
vizio di motivazione, con riferimento all’affermata responsabilità per la detenzione dei prodotti
recanti l’immagine Spiderman, non essendo stato svolto alcun accertamento sulla contraffazione del
marchio; con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge con riferimento all?art. 648,
comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione al diniego del riconoscimento della
circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, a fronte della detenzione di un numero
contenuto di prodotti, di scarso valore economico, della limitata partecipazione del ricorrente alla
commissione del delitto, ricoprendo il ruolo di procuratore del titolare della ditta ove furono
sequestrati i prodotti.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato; quanto alla questione dei prodotti che
riproducevano le immagini di noti personaggi della serie “Peanuts”, il ricorrente incorre
nell’equivoco di ritenere che il marchio contraffatto dovesse essere considerato quello che
riproduceva la registrazione dell’immagine (ossia l’indicazione “Copyright Peanuts”), mentre ciò che
formava oggetto della contestazione era la contraffazione del marchio figurativo, ossia
dell’immagine riprodotta, sicché le censure del primo e del secondo motivo di ricorso sono
palesemente infondate, muovendo da un presupposto di fatto errato.
Quanto al terzo motivo, lo stesso non si confronta con la motivazione complessiva che, alal luce del
numero dei prodotti con segni contraffatti, dell’attviità svolta e dell’assenza di deduzioni,
documentali o di analogo valore, fornite dall’imputato circa la lecita provenienza dei prodotti
considerati, correttamente ha affermato anche per quei prodotti la loro contraffazione quanto ai
relativi segni distintivi.

riferimento all?art. 474 cod. pen. per aver ritenuto la sussistenza di tale ipotesi di reato in assenza

Infine, corretta risulta la motivazione con cui è stato negato il riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., poiché il numero dei prodotti recanti i marchi
contraffatti, pur escludendo gli altri prodotti sequestrati, è di certo considerevole (come si apprezza
dal testo dell’imputazione) come specificato nella sentenza (che ha quantificato il numero dei
prodotti in circa 6.000 pezzi) risultando già questo dato sufficiente per motivare l’esclusione della
circostanza

.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento Q
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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