Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36579 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36579 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

.sul ricorso proposto da:
MITOLI MIRCEA DANIEL N. IL 04/07/1978
avverso la sentenza n. 4229/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MITOLI Mircea Daniel ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 582585 e 635 cod.pen., e denuncia inosservanza delal legge penale e mancanza di motivazione:
in ordine all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.

1.

mila in favore dei due agenti della polizia di Stato avrebbe risarcito anche il
danno patito dall’amministrazione;
in ordine all’omessa esclusione della recidiva reiterata specifica e infraquin-

2.

quennale, assumendo che le precedenti condanne riguardano reati commessi
molti anni prima.

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il delitto pre-

visto dall’art. 337 cod.pen. lede non solo l’interesse dello Stato al normale svolgimento
della funzione pubblica, ma anche l’interesse alla libertà morale e all’integrità fisica dei
soggetti che quella funzione pubblica sono chiamati ad assolvere (v. per tutte Cass.,
Sez. 1, 2.04.1981 n. 7097, Saitta, rv 149813). Pertanto, avendo l’imputato riparato il
danno cagionato ai pubblici ufficiali operanti, ma non quello arrecato alla pubblica amministrazione, difetta l’integralità del risarcimento e, quindi, la relativa attenuante è
stata legittimamente negata.
Il secondo motivo enuncia una censura diversa da quelle consentite nel
giudizio di cassazione, perché sollecita questa Corte di legittimità a compiere una valutazione discrezionale su una questione appartenente alla cognizione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione è insindacabile ove sia sorretta – come nella fattispecie
– da adeguata motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

62 n. 6 cod.pen., assumendo che con il versamento delal somma di euro due-

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