Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36579 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36579 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANATO SALVATORE nato a CARDITO il 29/07/1962

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 2j/02/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di AFRAGOLA, in data 07/01/2010, nei
confronti di GRANATO SALVATORE in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso, vizio di
motivazione con riferimento all’accertamento dell’elemento psicologico del reato di ricettazione,
ritenendo carente la motivazione che aveva fondato la sussistenza della consapevolezza sulle
caratteristiche del veicolo; con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ritenendo
mancante la motivazione con cui era stata esclusa la diversa qualificazione giuridica del fatto storico
Il ricorso è inammissibile, perché generico nelle censure: la motivazione delal sentenza ha indicato
le peculiarità delle condizioni del veicolo (abbandonato in una zona di “cimiteri di vetture”, già
privato di numerosi pezzi, privo delle targhe) che rendevano evidente e palese la provenienza
illecita della vettura; quanto al censurato difetto relativo all’omessa riqualificazione del fatto, la
motivazione ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a dimostrare che l’imputato si fosse reso
responsabile della materiale sottrazione del veicolo al legittimo proprietario.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

quale ipotesi di furto die pezzi della vettura che l’imputato stava smontando.

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