Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36578 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36578 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INFANTINO PAOLO N. IL 06/08/1976
avverso la sentenza n. 3047/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 20/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

INFANTINO Paolo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia che non sussisterebbe la prova della commissione del reato.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

ne delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazio-

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