Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36578 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36578 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO GIOVANNINA N. IL 22/05/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 3086/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
La persona offesa, Napolitano Giovannina , propone ricorso avverso il decreto di
archiviazione in epigrafe indicato .
Il ricorso è stato sottoscritto dalla parte lesa personalmente. A norma dell’ art 613
co 1 cpp , la parte può provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le
Sezioni unite hanno stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei
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parte ” e comunque le parti private diverse dall’imputato non possono stare in
giudizio, ai sensi dell’art 100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore munito
di procura speciale. Pertanto , la parte offesa non è legittimata a presentare
personalmente ricorso per cassazione , sottoscrivendo il relativo atto , poichè , per
la valida instaurazione del giudizio di legittimità , si applica la regola dettata dall’art
613 cpp , secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto , a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina,
rv 212077), ), anche quando la persona offesa rivesta essa stessa tale qualità (Sez 6,
n. 25790 del 30-1-2008, Rv. 241238) . Né tale disciplina, posta a salvaguardia del
diritto alla difesa tecnica, vulnera alcun parametro costituzionale, onde la
problematica non dà luogo neanche a questione di legittimità costituzionale.
Oltre a ciò, occorre rilevare che, in relazione al reato di cui all’art 372 cp, il privato
che abbia subìto un danno riveste qualità di mero danneggiato e non di persona
offesa, non essendo il titolare dell’oggetto giuridico della norma.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-3-2015.
confronti dell’imputato, poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di