Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36576 del 19/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36576 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI MAURO N. IL 29/08/1973
avverso la sentenza n. 531/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/03/2015
OSSERVA
Spinelli Mauro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine al trattamento sanzionatorio.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare i concreti elementi sulla base dei quali , a suo avviso, il giudicante
avrebbe dovuto, nel caso di specie, concedere le attenuanti generiche.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 19-3-2015.
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del