Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36576 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36576 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUBINO GIACCHINO nato a NAPOLI il 28/07/1972

avverso la sentenza del 01/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 01/03./2016, confermava l condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 05/05/2008, nei
confronti di RUBINO GIACCHINO in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso, violazione di
legge in relazione agli artt 157, 161, 178 lett. c), 179 cod. prc. pen. per essere stato notificato il
decreto di citazione in giudizio in appello, pur in presenza di dichiarazione del domicilio in Napoli
vico Mattonelle 16, a mani della sorella dichiaratasi convivente in altro luogo (vico Mattonelle 31);
con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in riferimento all’art. 62 bis cod. pen.,
sulle aggravanti contestate.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato; dall’esame degli atti risulta che il
decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’imputato secondo le disposizioni dell’art. 161,
comma 4, cod. proc. pen., essendo divenuta impossibile la notifica nel luogo del domicilio
dichiarato, come attestato dall’ufficiale giudiziario (“sloggiato come da informazioni assunte in
loco”), sicché la censura è erroneamente formulata (la notifica a mani della sorella dichiaratasi
convivente è relativa all’estratto contumaciale della sentenza); inoltre, l’eventuale nullità dedotta è
generale a regime intermedio, sicché doveva essere dedotta prima della pronuncia della sentenza di
secondo grado (circostanza che non risulta dal testo della sentenza impugnata, né il ricorrente ha
dedotto alcunché al riguardo: “L’eccezione relativa alla violazione dell’art. 161, comma quarto, cod.
proc. pen. nella notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rientra nella
sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della
deliberazione della sentenza nello stesso grado (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha precisato
che la notifica ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. è consentita, ma non imposta,
nel caso di temporanea assenza dell’imputato presso il domicilio eletto ravvisando, al più, una
irregolarità procedurale nella successiva notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento in
luogo della notifica presso il difensore)” : Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Moscatiello,
Rv. 265710). Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché per
giurisprudenza costante le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella adottata nella specie che per giustificare la

per avere immotivatamente negato il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche

soluzione dell’equivalenza ha evidenziato la gravità delle opposte circostanze aggravanti e ha
stimato l’effettuata comparazione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto (Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al -9?
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
Il Consiglier

stensore

SÉRGI1 FAOLA

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