Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36575 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36575 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPASSO EZIO N. IL 14/01/1953
avverso la sentenza n. 6115/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 20/06/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CAPASSO Ezio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen. e altro, e denuncia inosservanza della legge penale, perché il giudice non ha sostituito la
pena detentiva con quella pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile, perché propone un motivo di merito
che non è stato dedotto con l’appello.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 giugno 2013.
§2.