Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36574 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36574 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udienza: 06/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIN QINGNIANG nato il 12/11/1953

avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/09/2016, parzi .almente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 29/06/2009, nei confronti di UN
QINGNIANG, dichiarava estinto il reato di cui all’art. 474 cod. pen. e, riducendo la pena inflitta,
confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico articolato motivo il vizio di
motivazione, ritenendola mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, con riferimento
all’omessa pronuncia di nullità della sentenza di primo grado e di quella d’appello, per avere
omesso la traduzione nella lingua d’origine dell’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini,

decreto di citazione davanti alla Corte d’appello; censurava la motivazione che aveva affermato la
comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato, per la circostanza dello svolgimento da
parte sua di attività di lavoro al pubblico in Italia da molti anni; con ulteriore argomento, si
deduceva, quanto alla ritenuta responsabilità dell’imputato, l’assenza di dati documentali attestanti
la registrazione dei marchi che si assumevano contraffatti; l’esclusione del carattere grossolano
della contraffazione, evidente e quindi agevolmente percepibile; l’omessa pronuncia di estinzione
per prescrizione anche del delitto di ricettazione; censurava infine anche il trattamento
sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi del tutto generici, manifestamente infondati
e, per taluni di essi, per motivi non consentiti.
L’onere di traduzione degli atti processuali, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen., scaturisce
dall’accertamento positivo della non conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana,
circostanza presunta dalla legge; inoltre, è stato ribadito che qualora l’imputato straniero mostri di
rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati,
al giudice non incombe l’obbligo di provvedere alla nomina dell’interprete, dovuta solo sul
presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana
da parte dell’imputato. (Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T, Rv. 266238); dalla motivazione risulta
che il ricorrente ha ricevuto atti inerenti alle attività di perquisizione e sequestro, sottoscrivendoli e
dando prova di comprenderne il significato, mentre lo stesso ricorrente non è stato in grado di
dimostrare la circostanza contraria, indicando solamente dei dati che dovrebbero condurre a
ritenere non conosciuta né compresa la lingua italiana; pertanto corretta è la motivazione della
sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi da cui si è desunta la conoscenza della lingua

del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado e il

italiana, in difetto di indicazioni di segno contrario specificamente comprovate.
I motivi che concernono l’assenza di prova della registrazione dei segni contraffatti e il carattere
grossolano della contraffazione sono del tutto generici, a fronte di una motivazione puntuale che ha
richiamato gli esiti della perizia disposta, che ha positivamente riscontrato la contraffazione, dando
conto della intervenuta registrazione, oltre all’idoneità dei segni contraffatti nel costituire pericolo
per la fede pubblica, nell’accezione costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
5, n. 5260 dell’11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all’art. 474
cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia
rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela,
in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere r)
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare d

marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la
grossolanità della contraffazione e le condizioni-di vendita siano tali da escludere la possibilità che
gli acquirenti siano tratti in inganno.
Il motivo concernente la prescrizione del delitto di ricettazione è inammissibile, perché non
formulato con l’atto di appello e comunque infondato, poiché al momento della decisione in appello
non era maturato il temine massimo di prescrizione del 9/9/2017; infine del tutto generici gli
argomenti afferenti il trattamento sanzionatorio, atteso che tra i requisiti del ricorso per cassazione
vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, rispetto al quale il
ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della
decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue

giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

doglianze (mentre il ricorso resta assolutamente evanescente su tali profili, non consentendo al

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